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INVALIDITÀ 
CIVILE

COME RICHIEDERE

La Sindrome di Tourette, in alcuni casi, dipendentemente dalla sintomatologia, può essere invalidante ed è quindi possibile richiedere l’invalidità civile all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il documento di invalidità è un certificato che attesta la difficoltà a svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito e, dal 2009 con la L. n.18 (legge che recepisce la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità)   anche di menomazioni, minorazioni o patologie, non più considerate come “mancanti di qualcosa” ma che creano problematiche ambientali o contestuali alle persone che ne sono affette e che pertanto si ritrovano a vivere una condizione di maggior disagio nell’esercizio dei propri diritti e nell’avere pari opportunità rispetto ad altri nel vivere i vari contesti di vita.

Il riconoscimento dell’invalidità civile presuppone la perdita delle capacità lavorative per persone maggiorenni  pari ad almeno un terzo (33%) e si calcola in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della capacità lavorativa a seguito di una certa patologia. Per i minori, il riconoscimento dell’invalidità è subordinato alla condizione che essi abbiamo difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della loro età e non prevede l’indicazione di una percentuale.  Dai 15 ai 18 anni la percentuale viene indicata solo ai fini dell’iscrizione alle  liste speciali di collocamento ai sensi della legge n.68/99).

I minori affetti da Sindrome di Tourette, a seconda della gravità della sintomatologia, possono rientrare nella categoria di soggetti con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

 

AGGRAVAMENTO

Se vi è un peggioramento delle condizioni,  una persona già in possesso di un certificato di invalidità civile, può richiedere di essere sottoposta nuovamene a visita per vedere accertato l’aggravamento delle condizioni e di conseguenza un aumento della percentuale di invalidità precedentemente assegnata .

 

STATO DI HANDICAP (L.104/1992)

Il certificato di invalidità attiene esclusivamente alla valutazione medico legale che tiene presente la patologia e quanto questa limiti le funzioni della persona mentre il certificato dello stato di handicap, ai sensi della L.104/1992, attesta le ripercussioni che la disabiità comporta per la persona nello svolgimento dell’attività quotidiana.

 

GRAVITA’ DELL’HANDICAP (L.104/1992 – Art.3 comma III)

Qualora la Commissione accerti lo stato di handicap può rilevare anche se sussiste una gravità di tale stato, ossia se la minorazione riduce l’autonomia della persona e si rende necessaria assistenza costante e permanente  (L.104/1992 Art.3 Comma III). Lo stato di gravità può avere carattere permanente oppure temporaneo , in questo caso verrà indicata dalla Commissione una scadenza con necessità di revisione.  

 

ITER BUROCRATICO

Per la richiesta di certificazione di invalidità civile l’interessato o chi lo rappresenta (genitore di minore, tutore, amministratore di sostegno ecc.) deve presentare domanda all’INPS per via telematica. 

Il medico certificatore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialisti) deve compilare on line, nell’area riservata del sito INPS, il certificato elettronico attestante le patologie invalidanti e ne deve dare copia all’interessato unitamente al codice identificativo dell’invio .

Successivamente l’interessato può, personalmente se in possesso di apposito codice PIN -che può richiedere accedendo al sito www.inps.it-  oppure attraverso un patronato abilitato o associazioni di categoria,  compilare la domanda ed inoltrarla per via telematica all’INPS. In caso di situazione di gravità possono essere trasmesse contemporaneamente la domanda di accertamento di invalidità e quella di valutazione dello stato dell’handicap ai sensi dell’Art.3 comma III Legge 104/992 

L’INPS, in genere entro 30 giorni dalla domanda, chiama a visita medico legale alla quale l’interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiducia;  l’iter  amministrativo si conclude entro 90/120 giorni dalla data della domanda.

Ove il soggetto sia  ritenuto invalido civile, l’INPS redige il verbale d’invalidità  dove vengono indicate le generalità della persona con disabilità, la patologia invalidante, il grado di percentuale di invalidità o, per i minori, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.

IMPUGNAZIONE

Il verbale emesso dalla Commissione può essere impugnato entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento, occorre, a pena di improcedibilità, faare ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente (articolo 445 bis del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443) – procedura indicata sul sito www.inps.it-

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Attestata l’invalidità civile, l’INPS verifica se la persona risponde o meno ai requisiti di reddito e personali che consentono l’erogazione di provvidenze economiche assistenziali previste. Entro 90 giorni occorre inoltrare per via telematica apposita domanda (modello AP70).  

Le prestazioni economiche spettanti sono:

 

  1. Idennità mensile di frequenza

Istituita con la legge n.289/1990 e risponde all’esigenza di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età e che abbiano un reddito annuo non superiore a € 4.906,72 (al 2019). L’indennità di frequenza è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età (18 anni) ed è subordinata alla frequenza di  corsi di studio, in scuole pubbliche o private, di qualunque ordine o grado; centri di formazione o di addestramento professionale,centri ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.

             

 

           Importo e modalità di erogazione dell’indennità di frequenza

L’indennità viene corrisposta  per 9 mensilità su 12, coerentemente con la durata dell’anno scolastico. Soltanto nel caso in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto l’anno, l’assegno sarà erogato per 12 mesi per un importo pari ad oggi a 285,66 euro mensili. Il limite del reddito personale annuo è pari a 4.906,72 euro.

 

  1. Indennità di accompagnameto minori

Qualora il minore non sia in grado di svolgere autonomamene gli atti di vita quotidiana, viene riconosciuta una invalidità totale e una indennità di accompagnamento che per l’anno 2019 è pari a €517,84  mensili indipendentemente dal reddito familiare. Viene erogata per 12 mensilità.

 

Cosa succede al raggiungimento della maggiore età

Una volta compiuti i 18 anni, l’indennità di frequenza (nel rispetto dei requisisti necessari) si trasforma in pensione o assegno di invalidità civile. I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.  L’indennità di accompagamento , persistendo le condizioni, continuerà ad essere erogata anche nella maggiore età.

 

Invalidi civili da 18 a 65 anni

Agli invalidi civili, relativamente alla percentuale di invalidità raggiunta spettano le seguenti agevolazioni

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3

  • Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.
    Dal 46%: Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato

  • Dal 50%: Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
     

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3

  • Dal 67%: Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta.

Si suggerisce comunque di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Asl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
 

  • Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74%                  
    Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell’assegno mensile se in possesso dei requisiti richiesti, anche in  termine di reddito.

 

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa

 

  • 100%: Oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della pensione di inabilità nel rispetto dei limiti reddituali ed esezione anche dele ticket farmci.

 

 

 

 

Sitografia:

www.inps.it

www.anffass.it

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